1 - La mancata comparizione o la mancata presentazione di conclusione di una parte in qualsiasi stadio del procedimento non sara' intesa come riconoscimento delle pretese dell'altra. In tale caso, l'altra parte puo', a sua scelta, chiedere ai Consiliatori di concludere il procedimento o di risolvere le questioni ad essi presentate e formulare una raccomandazione in conformita' delle norme previste nel presente Codice. 2 - Prima di chiudere i procedimenti, i Conciliatori concederanno alla parte che non si e' presentata o che non ha concluso un periodo di grazia non superiore ai 10 giorni, a meno che essi abbiano accertato che la parte non intende comparire o concludere. 3 - La mancata osservanza dei termini procedurali previsti nel presente Codice o stabilito dai Conciliatori, ed in particolare dei termini relativi alla presentazione di dichiarazioni e di informazioni sara' considerata mancanza di conclusioni. 4 - Nel caso di un procedimento concluso a causa della mancata comparizione o di mancata conclusione di una delle Parti, i Conciliatori redigeranno un processo verbale nel quale constateranno la predetta mancanza.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art44 · fonte del testo