- Procedure decisionali. Le procedure decisionali stabilite in un accordo di Conferenza devono essere basate sul principio dell'egualianza di tutti i membri effettivi. Tali procedure dovranno assicurare che le norme di votazione non intralcino il buon funzionamento della Conferenza e lo svolgimento del traffico, stabilendo le questioni sulle quali le decisioni saranno prese all'unanimita'. Tuttavia nessuna decisione potra' essere presa nei confronti di questioni definite in un accordo di Conferenza relativo al traffico tra due paesi senza il consenso delle compagnie di navigazione nazionale di quei due paesi.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 marzo 1989

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1989 al 16 marzo 1989. 18 parole tolte, 87 parole aggiunte.

tolto: 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficialeaggiunto: - Procedure decisionali. Le procedure decisionali stabilite in un accordo di Conferenza devono essere basate sul principio dell'egualianza di tutti i membri effettivi. Tali procedure dovranno assicurare che le norme di votazione non intralcino il buon funzionamento della Conferenza e lo svolgimento del traffico, stabilendo le questioni sulle quali le decisioni saranno prese all'unanimita'. Tuttavia nessuna decisione potra' essere presa nei confronti di questioni definite in un accordo di Conferenza relativo al traffico tra due paesi senza il consenso delle compagnie di navigazione nazionale di quei due paesi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art3 · fonte del testo