[1]ARTICOLO X. (Durata).

[2]Il presente Protocollo restera' in vigore fino al 30 giugno 1983 incluso, sempreche' resti in vigore fino a tale data inclusa il Protocollo del 1981 recante sesta proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971 o una nuova Convenzione sul commercio del grano che la sostituisca.

Testo vigente dal 13 dicembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-12-03;912~protocollo-artx · fonte del testo