[1]ARTICOLO X. (Durata)

[2]Il presente protocollo restera' in vigore fino al 30 giugno 1986 incluso, sempreche' resti in vigore fino a tale data inclusa il protocollo del 1983, recante nuova proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 o una nuova convenzione sul commercio del grano che la sostituisca.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-24;763~protocollo-artx · fonte del testo