di un trattato o sospensione della sua applicazione, implicite a causa della conclusione di un trattato posteriore. 1. Si considera che un trattato abbia preso fine qualora tutte le parti a detto trattato concludano un ulteriore trattato che abbia come oggetto la medesima materia e;

  • a)qualora emerga dal trattato successivo o se sia peraltro stabilito che, in base all'intenzione delle parti, la materia deve essere disciplinata da detto trattato; o
  • b)qualora le disposizioni del trattato successivo siano incompatibili con quelle del trattato precedente a tal punto che sia impossibile applicare i due trattati contemporaneamente. 2. Il trattato precedente e' considerato solo sospeso, qualora emerga dal trattato successivo, o sia peraltro stabilito che tale era l'intento delle parti.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art59 · fonte del testo