generale relativa all'emendamento dei trattati 1. Un trattato puo' essere emendato mediante accordo tra le Parti. A meno che il Trattato non disponga altrimenti, le norme enunciate alla parte II saranno applicate a detto accordo. 2. Il consenso di una organizzazione internazionale ad un accordo di cui al paragrafo 1 e' disciplinato dai regolamenti di detta organizzazione.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art39 · fonte del testo