che prevedono diritti per Stati terzi o per organizzazioni terze. 1. Dalla disposizione di un trattato nasce un diritto per uno Stato terzo qualora le Parti a detto trattato intendano, mediante detta disposizione, conferire detto diritto sia allo Stato terzo o a un gruppo di Stati cui appartiene, sia a tutti gli Stati, sempre che lo Stato terzo vi consenta. Il consenso e' presupposto qualora non vi siano indicazioni contrarie, a meno che il trattato non disponga altrimenti. 2. Dalla disposizione di un trattato nasce un diritto per una organizzazione terza qualora le parti a detto trattato intendano, mediante questa disposizione, conferire detto diritto sia all'organizzazione terza o ad un gruppo di organizzazioni internazionali cui essa appartiene, sia a tutte le organizzazioni, e qualora l'organizzazione terza vi consenta. Il consenso e' disciplinato dai regolamenti dell'organizzazione. 3. Uno Stato o una organizzazione internazionale che eserciti un diritto in applicazione del paragrafo 1 o 2 e' tenuto a rispettare, per l'esercizio di detto diritto, le condizioni previste nel trattato o stabilite in conformita' alle disposizioni di detto Trattato.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art36 · fonte del testo