del testo 1. Il testo di un trattato tra uno o piu' Stati ed una o piu' Organizzazioni internazionali e' decretato come autentico e definitivo.

  • a)in base alla procedura fissata in detto testo o convenuta tra gli Stati e le organizzazioni che partecipano alla elaborazione del trattato; o
  • b)in mancanza di detta procedura, dalla firma, la firma ad referendum o la sigla, da parte di rappresentanti di detti Stati e di dette organizzazioni, del testo del trattato o dell'atto finale di una Conferenza nel quale il testo e' registrato. 2. Il testo di un trattato tra organizzazioni internazionale e' decretato come autentico e definitivo;
  • a)in base alla procedura stabilita in detto testo o convenuta dalle organizzazioni che partecipano alla sua elaborazione:
  • b)in mancanza di detta procedura, dalla firma, la firma ad referendum o la sigla, da parte dei rappresentanti di dette organizzazioni, del testo del trattato o dell'atto finale di una Conferenza nel quale il testo sia registrato.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art10 · fonte del testo