Il Governo della Repubblica e' delegato, nel termine di due mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a determinare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il CIPE e le organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale, la utilizzazione delle somme derivanti nell'anno 1977 dalla differenza tra i trattamenti discendenti dalle regolamentazioni modificate col decreto 1 febbraio 1977, n. 12, e quelle dovute per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto stesso, nonche' a regolare le modalita' di riscossione e i relativi controlli e sanzioni. Nel determinare la destinazione delle predette somme sara' osservato il criterio - secondo indicazioni di priorita' individuate dal CIPE - di conseguire, attraverso l'attenuazione di oneri gestionali, il contenimento dei costi di servizi di interesse collettivo.

Testo vigente dal 2 aprile 1977

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 259/1994

    Parametro
    23 giugno 1994

    La sopravvenuta l. 29 gennaio 1994, n. 87 - con cui, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità contenuta nella S. n. 243/1993, è stato disciplinato il computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione dell'indennità di fine rapporto dei pubblici dipendenti - rende necessario il riesame, da parte dei giudici 'a quibus', della rilevanza delle questioni di costituzionalità aventi ad oggetto la previgente normativa, che escludeva il diritto di alcune categorie di pubblici dipendenti al computo suddetto. (Restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni concernenti l'art. 1, comma terzo, lett. b, l. 27 maggio 1959 n. 324, gli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, l'art. 13, l. 20 marzo 1975 n. 70, l'art. 2, ultimo comma, l. 31 marzo 1977 n. 91, e l'art. 4, comma sesto, l. 29 maggio 1982 n. 297, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.). - In una delle ordinanze di rimessione era stata altresì sollevata questione di costituzionalità dell'art. 27, l. n. 87 del 1953, nella parte in cui non prevede che la Corte costituzionale, ove ritenga fondata un'istanza, possa, prima di dichiarare quali siano le disposizioni legislative illegittime, fissare un termine al legislatore, facendo conseguire all'eventuale inerzia da parte di quest'ultimo, per il periodo considerato, la successiva declaratoria di illegittimità. red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 1 Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza · Art. 3 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 38 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-03-31;91~art2 · fonte del testo