Il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennita' di contingenza, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1 il secondo comma e' sostituito dal seguente: "L'articolo 361 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' sostituito dal seguente: "Quando a norma delle disposizioni di questo capo, una indennita' e' commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennita' accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro. Se la retribuzione e' convenuta a viaggio o a partecipazione al profitto o al nolo, l'indennita' e' determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata all'arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso. A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennita' di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennita' di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977"; Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: Art. 1-bis. - "L'esclusione degli ulteriori aumenti dell'indennita' di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 e' estesa a tutte le forme di indennita' di anzianita', di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate". All'articolo 2 il primo comma e' sostituito dal seguente: "A partire dal 1 febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonche' con la periodicita' stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione ne' possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti. Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformita' della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi". L'articolo 3 e' soppresso. L'articolo 5 e' soppresso. All'articolo 6 le parole: "non concorrono a formare il reddito complessivo degli aventi diritto agli effetti delle imposte sul reddito" sono sostituite dalle seguenti: "non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte sul reddito".

Testo vigente dal 2 aprile 1977

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 160/1987

    Parametro
    13 maggio 1987

    riuniti i giudizi dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 e dell'art. 4, sesto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consult…

    Art. 3 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980 · Art. 4 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-03-31;91~art1 · fonte del testo