L'articolo 238, secondo comma del trattato CEE e' sostituito dalle disposizioni seguenti: "Tali accordi sono conclusi dal Consiglio operante all'unanimita' e previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza assoluta dei membri che lo compongono."

Testo vigente dal 29 dicembre 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909~art9 · fonte del testo