1. L'articolo 28 del trattato CEE e' sostituito dalle disposizioni seguenti: "ARTICOLO 28 Qualsiasi modifica o sospensione autonoma dei dazi della tariffa doganale comune e' decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.". 2. L'articolo 57, paragrafo 2, seconda frase del trattato CEE e' sostituito dalle disposizioni seguenti: "L'unanimita' e' necessaria per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.". 3. All'articolo 59, secondo comma del trattato CEE i termini "all'unanimita'" sono sostituiti dai termini "a maggioranza qualificata". 4. L'articolo 70, paragrafo 1, ultima frase del trattato CEE e' sostituito dalle disposizioni seguenti: "A tal riguardo, il Consiglio stabilisce a maggioranza qualificata delle direttive, procurando di raggiungere il piu' alto grado possibile di liberalizzazione. L'unanimita' e' necessaria per le misure che costituiscono un regresso in materia di liberalizzazione dei movimenti di capitali.". 5. All'articolo 84, paragrafo 2 del trattato CEE il termine "unanime" e' sostituito dai termini "a maggioranza qualificata". 6. L'articolo 84, paragrafo 2 del trattato CEE e' completato dal comma seguente: "Le disposizioni di procedura di cui all'articolo 75, paragrafi 1 e 3 sono applicabili.".

Testo vigente dal 29 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909~art16 · fonte del testo