[1]/MODALITA' DI COOPERAZIONE

[2]La cooperazione reciproca tra le Parti nei settori della difesa dovra' avvenire nelle seguenti modalita': 4.1 Visite reciproche e scambio di esperienze; 4.2 Partecipazione reciproca a corsi, conferenze, gruppi di studio, periodi di apprendistato, addestramento, nonche' simposi organizzati da Istituti militari di formazione e addestramento; 4.3 Promozione di conoscenze e abilita' nel rispetto della legge nazionale e del diritto internazionale in materia di difesa; 4.4 Operazione di sostegno alla pace; 4.5 Promozione di servizi sanitari militari, compresa la ricerca medica; 4.6 Supporto alle iniziative commerciali inerenti a prodotti e servizi per la difesa collegati a questioni inerenti la difesa; 4.7 Eventuali altre modalita' da concordare tra le Parti.

Testo vigente dal 4 agosto 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;90~accordo-art4 · fonte del testo