[1]Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali

[2]La Parte Richiesta trasmette alla Parte Richiedente, su richiesta e ai fini del procedimento penale nel quale e' formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini della Parte Richiedente.

Testo vigente dal 20 agosto 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;90~art20 · fonte del testo