[1]Compatibilita' con altri Trattati Internazionali

[2]1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuna Parte, derivanti dalla firma di altri accordi internazionali. 2. Il presente Trattato non impedisce alle Parti di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in materia penale in virtu' di specifici accordi se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici.

Testo vigente dal 20 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;90~art19 · fonte del testo