1. La Comunita' contribuisce a creare ed ampliare negli Stati ACP imprese che operino in particolare nei settori sottoindicati:

  • a)industrie di integrazione atte a creare legami fra i vari settori dell'economia;
  • b)industrie di trasformazione delle risorse naturali degli Stati ACP;
  • c)industrie connesse con lo sviluppo dell'agricoltura e con la promozione della produzione agricola;
  • d)qualsiasi altro tipo di produzione atto ad aumentare il valore aggiunto localmente, ad esercitare benefici influssi sull'occupazione o sulla bilancia commerciale, a facilitare la diversificazione o l'equilibrio regionale dell'industria o favorire la cooperazione industriale o interregionale. 2. Il finanziamento da parte della Comunita' e' effettuato in via prioritaria mediante prestiti della Banca e con capitali di rischio, che sono i modi di finanziamento specifici per le imprese industriali. Le modalita' per l'impiego dei capitali di rischio sono definite al titolo VII e sono adattate alle specifiche difficolta' del finanziamento delle imprese industriali negli Stati ACP.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art73 · fonte del testo