Per aiutare gli Stati ACP a rafforzare la loro capacita' interna di sviluppo scientifico e tecnologico, e per facilitare loro l'acquisizione, il trasferimento e l'adattamento della tecnologia a condizioni tali da massimizzare i benefici e minimizzare i costi, la Comunita' e' disposta, facendo ricorso agli strumenti di cooperazione finanziaria e tecnica, a contribuire in particolare a quanto segue:

  • a)creare e rafforzare negli Stati ACP le strutture scientifiche e tecniche connesse con l'industria;
  • b)definire ed attuare programmi di ricerca e di sviluppo;
  • c)individuare e creare possibilita' di collaborazione tra istituti di ricerca, istituti di istruzione superiore ed imprese degli Stati ACP, della Comunita', degli Stati membri e di altri paesi;
  • d)individuare, valutare ed assimilare la tecnologia, ivi compresa la negoziazione, a condizioni favorevoli, di tecnologie, brevetti ed altre proprieta' industriali straniere, specialmente mediante finanziamento e/o altri adeguati accordi con imprese ed istituti all'interno della Comunita';
  • e)fornire agli Stati ACP strutture di consultazione per l'elaborazione di regolamentazioni che disciplinino il trasferimento di tecnologie e la trasmissione dei dati disponibili, specialmente in materia di termini e condizioni dei contratti nel settore tecnologico, tipi e fonti di tecnologia ed esperienza degli Stati ACP e degli altri paesi in fatto di utilizzazione di talune tecnologie;
  • f)promuovere la cooperazione tecnologica fra gli Stati ACP nonche' fra questi ultimi ed altri paesi in via di sviluppo, per trarre il maggior vantaggio da tutte le possibilita' scientifiche e tecniche particolarmente adeguate che questi Stati detenessero.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art71 · fonte del testo