1. a) Per poter beneficiare di un finanziamento della Comunita', i microprogetti devono: - rispondere ad una necessita' reale e prioritaria constatata a livello locale; - comportare la partecipazione attiva degli enti locali.

  • b)L'intervento del Fondo in ciascun microprogetto non puo' superare 150.000 UCE. 2. I programmi di microprogetti riguardano piccoli progetti con un impatto economico e sociale sulla vita delle popolazioni e comunita' degli Stati ACP. Detti progetti sono di massima rurali, ma la Comunita' puo' partecipare anche al finanziamento di microprogetti nelle zone urbane. 3. I microprogetti riguardano in particolare: dighe, pozzi ed adduzioni d'acqua, sili e magazzini per il deposito di viveri e raccolti, elettrificazioni rurale, strade poderali e ponti, piste di atterraggio rurali, gettate, parchi e corridoi di vaccinazione scuole elementari, scuole di apprendistato, attivita' artigiane quali centri e cooperative, maternita', enti sociali, centri di animazione, capannoni merci, risanamenti e lottizzazioni urbani, locali destinati a incoraggiare le attivita' commerciali ed altri progetti rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art146 · fonte del testo