Per poter beneficiare di un finanziamento comunitario i microprogetti devono: - rispondere ad una necessita' reale e prioritaria a livello locale; - comportare la partecipazione attiva delle amministrazioni locali. L'intervento del Fondo in ciascun microprogetto non puo' superare 75.000 unita' di conto. 2. I microprogetti sono attuati di massima in ambiente rurale. Tuttavia la Comunita' puo' anche partecipare al finanziamento di microprogetti in ambiente urbano. Questi progetti comprendono in particolare dighe, pozzi e acquedotti, silos e magazzini per il deposito di viveri e raccolti, strade vicinali e ponti, centri e corridoi di vaccinazione, scuole elementari, dispensari, maternita', centri sociali, depositi di merci e locali atti a incoraggiare l'attivita' commerciale e industriale nonche' altri progetti rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-2-art15 · fonte del testo