Le Autorita' competenti dei due Paesi contraenti possono prevedere, di comune accordo, per alcuni lavoratori o gruppi di lavoratori, se cio' e' nell'interesse di questi, delle eccezioni alle disposizioni degli articoli da 4 a 5 della presente Convenzione, riguardo alla legislazione applicabile.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art6 · fonte del testo