(1) Se il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di entrambi i Paesi contraenti risiede nel territorio del Paese in cui si trova uno degli istituti debitori della pensione o della rendita, le prestazioni in natura sono corrisposte al titolare e ai suoi familiari dall'istituto del luogo di residenza, come se egli fosse titolare di una pensione o di di una rendita dovuta in virtu' della sola legislazione del Paese di residenza. Dette prestazioni sono a carico dell'istituto del Paese di residenza. (2) Se il titolare di una pensione o di una, rendita dovuta in virtu' della legislazione di uno dei due Paesi contraenti risiede nel territorio del Paese in cui non si trova l'istituto debitore della pensione o della rendita, le prestazioni in natura sono corrisposte al titolare e ai suoi familiari dall'istituto del luogo di residenza come se egli fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione del Paese di residenza. Le prestazioni cosi' corrisposte saranno rimborsate dall'Ente assicuratore dell'altro Paese.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art11 · fonte del testo