• 1)Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di ambedue gli Stati Contraenti, nonche' i suoi familiari, hanno diritto a ricevere le prestazioni in natura da parte dell'istituzione dello Stato in cui risiedono o soggiornano ed a carico di questa.
  • 2)Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di uno solo degli Stati Contraenti, nonche' i suoi familiari che risiedano o soggiornino nel territorio dell'altro Stato, hanno diritto a ricevere le prestazioni in natura dall'Istituzione di quest'ultimo Stato secondo la legislazione da essa applicata. Le prestazioni concesse saranno rimborsate dall'Istituzione dello Stato debitore della pensione o della rendita all'Istituzione che le ha corrisposte.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;32~art11 · fonte del testo