Le disposizioni per l'attuazione del presente Patto si applicano senza pregiudizio delle procedure istituite nel campo dei diritti dell'uomo ai sensi o sulla base degli strumenti costitutivi e delle convenzioni delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati e non impediscono agli Stati parti del presente Patto di ricorrere ad altre procedure per la soluzione di una controversia, in conformita' agli accordi internazionali generali o speciali in vigore tra loro.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881~art44 · fonte del testo