I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc che possano essere designate ai sensi dell'articolo 42 hanno diritto a quelle agevolazioni, quei privilegi e quelle immunita' riconosciuti agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite, che sono enunciati nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881~art43 · fonte del testo