Le Alte Parti Contraenti si impegnano a sottoporre ad arbitrato ogni controversia tra Stati derivante dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione, fatti salvi tuttavia gli obblighi delle Alte Parti Contraenti che hanno convenuto di sottoporre le loro controversie alla Corte Internazionale di Giustizia.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1977-10-25;880~art5 · fonte del testo