Art. 2
Nel caso previsto dal precedente articolo il sequestro o il fermo della nave potra' essere ordinato soltanto dalle autorita', anche per ragioni istruttorie, di cui la nave batteva bandiera.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
Nel caso previsto dal precedente articolo il sequestro o il fermo della nave potra' essere ordinato soltanto dalle autorita', anche per ragioni istruttorie, di cui la nave batteva bandiera.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;880~art2 · fonte del testo
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