[1]Pagamento delle sottoscrizioni

[2]Il Fondo accetta ogni quota della sottoscrizione che il partecipante ha l'obbligo di versare conformemente agli articoli 5, 6 o 7 od all'articolo 13, e di cui il Fondo non necessiti per le sue operazioni, sotto forma di buoni, lettere di credito od obbligazioni di ugual natura emessi dal partecipante o dal depositario designato eventualmente da quest'ultimo, in conformita' dell'articolo 33. Detti buoni od obbligazioni, sotto ogni forma, non sono negoziabili, ne' fruttano interessi, e sono pagabili a vista per il loro valore nominale a credito del conto aperto al Fondo presso il depositario designato, o, in assenza del depositario, secondo le direttive impartite dal Fondo. Nonostante l'emissione o l'accettazione di ogni buono, di lettera di credito o di altra forma di obbligazione di tale natura, il partecipante rimane impegnato ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 e dell'articolo 13. Per cio' che concerne le somme che esso detiene a titolo di sottoscrizioni dei partecipanti che non si avvalgono delle disposizioni del presente articolo, il Fondo puo' effettuarne il deposito o l'impiego in modo tale da ricavarne dei redditi che contribuiranno a coprire le spese di amministrazione o altre spese. Il Fondo procedera' a prelievi su tutte le sottoscrizioni in proporzione ad esse, e, per quanto possibile, a ragionevoli intervalli, al fine di finanziare le spese, quale che sia la forma adottata per tali sottoscrizioni.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art9 · fonte del testo