[1]Sottoscrizione della Banca

[2]La Banca versa al Fondo, a titolo di sottoscrizione iniziale, l'ammontare espresso in unita' di conto che figura a suo nome all'allegato A, servendosi a tale scopo delle somme iscritte al credito del "Fondo africano di sviluppo" della Banca. Sono applicabili al versamento le modalita' e le condizioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 6 per il pagamento delle sottoscrizioni iniziali degli Stati partecipanti. La Banca sottoscrive in seguito ogni ammontare che puo' essere determinato dal consiglio dei governatori della Banca, in base alle modalita' e alle condizioni fissate di comune accordo con il Fondo.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art5 · fonte del testo