[1]Ritiro

[2]Ogni partecipante puo' ritirarsi dal Fondo in ogni momento, inviando a tale scopo una notifica scritta alla sede del Fondo. Il ritiro acquista efficacia dalla data del ricevimento della notifica o dalla data che sara' specificata nella notifica a condizione che questa non sia posteriore di oltre sei mesi alla data di ricevimento della notifica.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art37 · fonte del testo