Consiglio di amministrazione: funzioni Senza pregiudizio per i poteri del consiglio dei governatori, previsti dall'articolo 23, il consiglio di amministrazione e' incaricato della conduzione delle operazioni generali del Fondo. A tal fine, esso esercita i poteri conferitigli dal presente accordo o che ad esso sono delegati dal consiglio dei governatori ed in particolare: (i) prepara il lavoro del consiglio dei governatori; (ii) attenendosi alle direttive generali impartitegli dal consiglio dei governatori, decide sui prestiti individuali ed altri mezzi di finanziamento che il Fondo e' tenuto ad accordare in virtu' del presente accordo; (iii) adotta i regolamenti e le altre misure necessarie perche' i conti ed i registri contabili delle operazioni del Fondo siano tenuti e verificati regolarmente e in modo appropriato; (iv) vigila sul funzionamento piu' efficace e piu' economico possibile dei servizi del Fondo; (v) sottopone i conti di ogni esercizio finanziario all'approvazione del consiglio dei governatori nel corso di ogni riunione annuale, fissando nella misura necessaria una distinzione tra i conti relativi alle operazioni generali del Fondo e quelli delle operazioni finanziate mediante risorse poste a disposizione del Fondo in conformita' dell'articolo 8; (vi) sottopone annualmente all'approvazione del consiglio dei governatori, una relazione nel corso di ogni riunione annuale; (vii) approva il bilancio, il programma generale e la politica di finanziamento del Fondo, tenuto conto delle risorse che saranno rispettivamente disponibili a tali scopi.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art26 · fonte del testo