[1]di studio

[2]Nell'ambito del presente Accordo, nei limiti delle proprie disponibilita' e nel rispetto del principio della reciprocita', le Parti Contraenti concederanno ai cittadini dell'altra Parte assegni di studio per la frequenza di corsi universitari (compresi i Master di I e II livello), di dottorato di ricerca, di lingua e cultura italiana, di insegnamento della lingua italiana, nonche' di corsi presso le istituzioni superiori di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Testo vigente dal 22 giugno 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2021-06-01;88~accordo-art5 · fonte del testo