Le Parti contraenti, nei limiti delle proprie possibilita', offriranno a laureati borse per lo studio della lingua italiana, per effettuare ricerche e per frequentare corsi post-universitari in settori culturali, scientifici e tecnologici di reciproco interesse. La durata delle borse di studio e le modalita' di selezione dei candidati saranno determinate nei Programmi esecutivi di cui al successivo art. 18.

Testo vigente dal 22 dicembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;258~accordo-art10 · fonte del testo