[1]ARTICOLO VIII Trasferimenti

[2]I trasferimenti di cui agli Articoli IV, V, VI e VII saranno effettuati in una valuta liberamente convertibile, senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro due mesi successivi all'espletamento di tutte le procedure stabilite dai regolamenti sul cambio estero della Parte Contraente, nel cui territorio gli investimenti sono stati effettuati, al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore ha chiesto il trasferimento in oggetto, ad eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo V, relativo al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio.

Testo vigente dal 3 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;88~allegato-articoloviii · fonte del testo