[1]ARTICOLO IX Doveri e responsabilita' degli investitori

[2]Nei casi non previsti dal presente Accordo, gli investitori osserveranno la legislazione vigente della Parte Contraente nel cui territorio sono stati effettuati gli investimenti e, in caso di violazione di questa legislazione, si assumeranno la relativa responsabilita'.

Testo vigente dal 3 agosto 2020

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