[1]Lingua degli atti procedurali e delle decisioni giudiziarie da trasmettere

[2]1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le domande di notifica fatte in virtu' dell'articolo 7 della Convenzione o dell'articolo 3 del suo Protocollo addizionale. 2. Gli atti procedurali e le decisioni giudiziarie sono sempre notificati nella lingua, o nelle lingue, in cui sono stati redatti. 3. Nonostante le disposizioni dell'articolo 16 della Convenzione, se l'autorita' che e' all'origine dei documenti sa o ha ragione di credere che il destinatario conosca soltanto un'altra lingua, i documenti, o per lo meno i loro passaggi piu' importanti, devono essere corredati d'una traduzione in quest'altra lingua. 4. Nonostante le disposizioni dell'articolo 16 della Convenzione, gli atti procedurali e le decisioni giudiziarie devono essere corredati, a destinazione delle autorita' della Parte richiesta, di un breve sommario del loro contenuto tradotto nella lingua o in una delle lingue di questa Parte.

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88~art15 · fonte del testo