[1]Notificazioni

[2]Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo: (a) ogni firma (b) il deposito di ogni strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione; (c) ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente agli articoli 30 e 31; (d) ogni altro atto, dichiarazione, notificazione o comunicazione concernente il presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo, l'8 novembre 2001, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare, depositato all'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa come anche a ciascuno Stato non membro che ha aderito alla Convenzione.

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88~art35 · fonte del testo