[1]DENUNCIA

[2]La presente Convenzione avra' durata illimitata e potra' essere denunciata non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore. La notifica della denuncia all'altro Stato contraente dovra' avvenire almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso la Convenzione cessera' di avere effetto:

  • a)con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia;
  • b)con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi di imposta a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e stata notificata la denuncia.

[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione con annesso Protocollo aggiuntivo

[4]FATTO a Roma il 21 marzo 2002 in duplice originale nella lingua italiana

[5]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di San Marino

[6]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 30 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-07-19;88~convenzione-articolo31 · fonte del testo