[1]CONVENZIONE

[2]TRA

[3]LA REPUBBLICA ITALIANA

[4]E

[5]LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

[6]PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI

[7]IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE FRODI FISCALI

[8]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, qui di seguito denominati gli Stati contraenti, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali e per rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi nel contesto di una maggiore cooperazione, nonche' per assicurare che i vantaggi della Convenzione per evitare le doppie imposizioni vadano a beneficio esclusivo dei contribuenti che adempiono i loro obblighi fiscali; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1

[9]SOGGETTI

[10]La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Testo vigente dal 30 luglio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:2013-07-19;88~convenzione-articolo1 · fonte del testo