[1]PROTOCOLLO

[2]RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE, FIRMATA A ROMA IL 5 DICEMBRE 1980. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, desiderosi di concludere un Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra gli Stati contraenti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, e Protocollo Aggiuntivo, firmata a Roma il 5 dicembre 1980 (qui di seguito «la Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo I

[4]La lettera b) del paragrafo 3) dell'Articolo 2 «Imposte considerate» e' soppressa e sostituita dalla seguente: «(3)...............: (b) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle societa'; (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").»

Testo vigente dal 23 ottobre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-11;152~protocollo-articoloi · fonte del testo