[1]e funzioni del Consiglio

[2]1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e adempie, oppure provvede all'adempimento di tutte le funzioni necessarie per l'esecuzione del disposto del presente accordo. 2. Il Consiglio emana, con votazione speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione del presente accordo e compatibili con quest'ultimo, con particolare riguardo al regolamento interno del Consiglio, al regolamento finanziario ed al regolamento del personale dell'Organizzazione. I regolamenti finanziari disciplinano tra l'altro, le entrate e le uscite dei fondi del conto amministrativo e del conto speciale. Nel suo regolamento interno il Consiglio puo' definire una procedura che gli consenta di deliberare senza riunirsi, in merito a determinate questioni. 3. Il Consiglio tiene aggiornata la documentazione necessaria all'adempimento delle funzioni conferitegli dal presente accordo.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art7 · fonte del testo