[1]del Consiglio internazionale della iuta

[2]1. La massima autorita' dell'Organizzazione e il Consiglio internazionale della iuta, che si compone di tutti i membri dell'organizzazione. 2. Ciascun membro e' rappresentato all'interno del consiglio da un delegato e puo' nominare supplenti e consiglieri che assistano alle sessioni del Consiglio. 3. I supplenti sono autorizzati a agire ed a votare in nome del delegato durante l'assenza di quest'ultimo oppure in particolari circostanze.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art6 · fonte del testo