[1], studi ed informazioni

[2]1. Il Consiglio mantiene stretti contatti con le organizzazioni internazionali interessate, in particolare con la FAO, per ottenere dati recenti e attendibili su tutti i fattori relativi alla iuta e prodotti derivati. L'Organizzazione raccoglie, confronta ed eventualmente pubblica i dati statistici relativi alla produzione, agli scambi, all'approvvigionamento, alle scorte, al consumo ed ai prezzi della iuta, dei prodotti da essa derivati, delle fibre sintetiche e dei prodotti di sostituzione, se lo ritiene necessario ai fini del buon funzionamento del presente accordo. 2. I membri forniscono dati statistici ed informazioni entro un periodo di tempo ragionevole e con la massima completezza compatibile con la legislazione nazionale. 3. Il Consiglio puo' disporre l'effettuazione di studi sulle tendenze e sui problemi dell'economia della iuta sul piano mondiale a breve e a lungo termine. 4. Il Consiglio fa in modo che le informazioni pubblicate non pregiudichino il carattere riservato delle operazioni di persone o di societa' che producono, lavorano oppure commercializzano la iuta, i prodotti da essa derivati, le fibre sintetiche e i prodotti di sostituzione.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art31 · fonte del testo