[1], sede e struttura dell'Organizzazione internazionale della iuta

[2]1. Viene istituita l'Organizzazione internazionale della iuta con lo scopo di attuare i provvedimenti del presente accordo e controllarne l'applicazione. 2. Gli organi attraverso i quali l'Organizzazione esercita le proprie funzioni sono il Consiglio internazionale della iuta e il Comitato progetti, in qualita' di istituzioni permanenti, nonche' il direttore esecutivo ed il personale. Con una votazione speciale il Consiglio puo' creare per fini specifici comitati e gruppi di lavoro con compiti determinati. 3. La sede dell'Organizzazione si trova a Dacca, nel Bangladesh. 4. La sede dell'Organizzazione deve sempre essere situata nel territorio di uno Stato membro.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art3 · fonte del testo