[1]Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao

[2]1. Viene istituita un'Organizzazione internazionale del cacao incaricata di assicurare l'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo nonche' di controllarne l'applicazione. 2. L'Organizzazione esercita le proprie funzioni per il tramite:

  • a)del Consiglio internazionale del cacao e del Comitato esecutivo;
  • b)del direttore esecutivo e del personale. 3. Il Consiglio decidera' nel corso della sua prima sessione circa il luogo della sede dell'Organizzazione.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art5 · fonte del testo