Le autorita' dello Stato di residenza tratteranno il funzionario consolare con il rispetto che gli e' dovuto; assicurano la sua difesa e prendono i provvedimenti necessari perche' egli possa esercitare le sue funzioni e godere delle facilitazioni, privilegi e immunita' previsti dalla presente convenzione.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art32 · fonte del testo