Gli Stati parti della Convenzione riconoscono che ai fini della medesima i beni culturali appartenenti alle categorie indicate qui di seguito fanno parte del patrimonio culturale di ciascuno Stato: (a) beni culturali creati dal genio individuale o collettivo di cittadini dello Stato considerato e beni culturali importanti per lo Stato considerato, creati sul territorio di tale Stato da cittadini stranieri o da apolidi residenti su tale territorio; (b) beni culturali trovati sul territorio nazionale; (c) beni culturali acquisiti da missioni archeologiche, etnologiche o di scienze naturali, con il consenso delle autorita' competenti del paese di origine di tali beni; (d) beni culturali formanti oggetto di scambi liberamente consentiti; (e) beni culturali ricevuti a titolo gratuito o acquistati legalmente con l'assenso delle autorita' competenti del paese di origine di tali beni.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-10-30;873~art4 · fonte del testo