[1], RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE ED ADESIONE

[2]1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di ogni Stato presso la sede dell'Organizzazione dal 1 aprile 1997 al 31 marzo 1998 e rimane in seguito aperto all'adesione di ogni Stato. 2. Gli Stati possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo mediante: .1 firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione; o .2 firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o .3 adesione. 3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano con il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale.

Testo vigente dal 14 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;87~protocollo-art24 · fonte del testo