[1], ratifica ed adesione

[2]1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (qui di seguito citata come "l'Organizzazione"), dal 1° febbraio 1977 fino al 31 dicembre 1977 e, successivamente, resta aperta all'adesione. 2. Ogni Stato puo' divenire Parte della presente Convenzione attraverso:

  • a)la firma senza riserva relativamente alla ratifica, accettazione o approvazione; o
  • b)la firma soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione, seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione; o
  • c)l'adesione. 3. La ratifica, accettazione, approvazione, o adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento formale a tale fine presso il Segretario generale dell'Organizzazione (qui di seguito citato come "il Segretario Generale").

Testo vigente dal 13 gennaio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;201~convenzione-art16 · fonte del testo