[1]Entrata in vigore - Denuncia La presente convenzione entrera' in vigore alla data in cui le parti contraenti si saranno scambiate i rispettivi strumenti di ratifica. Essa potra' essere denunciata in ogni momento con un preavviso per iscritto di almeno sei mesi. Fatto a Roma, il 2 maggio 1995 in due originali in lingua italiana.

[2]p. Il Consiglio p. Il Governo federale Svizzero della Repubblica italiana

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 10 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;87~convenzione-art18 · fonte del testo