[1]1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si saranno scambiati i rispettivi strumenti di ratifica. 2. Il presente Accordo potra' essere modificato con il consenso delle due Parti contraenti e potra' essere denunciato, in qualsiasi momento, da ciascuna Parte contraente con preavviso di sei mesi. Fatto a Roma, il 27 ottobre 1986 in due esemplari originali in lingua italiana.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL CONSIGLIO REPUBBLICA ITALIANA FEDERALE SVIZZERO

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;157~accordo-art20 · fonte del testo